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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

  All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
  1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.
  1-quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-ter non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni.