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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
14.3.

  Sostituire il primo comma con il seguente:

  1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda a norma dell'articolo 702-ter, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta e previo invito alle parti ad effettuare, a pena di decadenza, nella tessa udienza, le attività di cui al 5o comma dell'articolo 183 e ad indicare, sempre a pena di decadenza nella stessa udienza, i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, fissa una nuova udienza ente e perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e per produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».