Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 14-bis.
1. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile.