Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 283 del codice di procedura civile, al secondo comma le parole: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.» sono soppresse.