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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Memorie e richieste istruttorie).

  1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «Se richiesto, il giudice concede alle parti:
    1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    2) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria»;
   b) il settimo comma è sostituito dal seguente:
  «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi».