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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.23. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
12.23.

  Sostituire l'articolo 12, con il seguente:

Art. 12.

  1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i termini le forme e le modalità per il procedimento di separazione personale dei coniugi prevedendo:
   a) allo scopo di semplificare la procedura che tende alla separazione personale dei coniugi e in particolare alla semplice omologazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi alleggerendo da un lato la magistratura di adempimenti e procedimenti ritenuti non necessari e dall'altro il cittadino da oneri che possono essere superati senza che questo comporti rischio di pregiudizio per gli stessi o per la loro prole;
   b) che la decisione in merito alla separazione personale dei coniugi sia di competenza del giudice collegiale nel caso vi siano figli minorenni e del giudice monocratico in assenza di figli ovvero ove vi siano solo figli maggiorenni anche quando la maggiore età sia raggiunta nel corso del procedimento;
   c) una procedura semplificata in caso di separazione consensuale, in aggiunta a quello di cui all'articolo 711, che preveda in particolare che le parti non debbano comparire innanzi al Presidente del Tribunale per l'omologazione delle condizioni;
   d) che nella procedura di cui al punto c) in assenza di figli, l'omologa sia pronunziata in camera di consiglio a seguito di controllo formale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un avvocato per parte e di controllo sostanziale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, ovvero in caso di assistenza tecnica.