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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.010. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
12.010.

  Dopo l'articolo 12, inserire l'articolo 12-bis.

Art. 12-bis.
(Negoziazione assistita incentivi fiscali).

  1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.
  2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:
  «Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-bis, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».