stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
1.44.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:
  5-ter. In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.
  5-quater. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-ter, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».