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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
1.15.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.