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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
1.13.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
  5-ter. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  5-quater. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.
  5-quinquies. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.
  5-sexies. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.
  5-septies. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.
  5-octies. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.

  Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015.