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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.126. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
1.126.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone, a cura della parte più diligente, la trasmissione di copia del fascicolo d'ufficio al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, nei limiti di cui all'articolo 809, comma 1, codice di procedura civile, sono individuati, concordemente dalle parti o, in caso di mancato accordo su uno o più arbitri, dal presidente del Consiglio dell'ordine tra magistrati in pensione, professori universitari in materie giuridiche, gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. La dichiarazione di disponibilità non è necessaria per gli arbitri nominati grettamente dalle parti.

  Conseguentemente:
   al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La Corte di Appello adita ai sensi dell'articolo 828 codice di procedura civile decide ai sensi dell'articolo 830 codice di procedura civile. Se la Corte di Appello decide ai sensi dell'articolo 830, comma 2, del codice di procedura civile non è necessaria la riassunzione del giudizio di cui al presente comma.;
   al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.