Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nei rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;
b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti:
1) lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;
3) contratto part-time;
4) apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 2014, n. 78;
5) contratto di lavoro del socio-lavoratore;
c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b).