Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) previsione dell'obbligo da parte delle aziende e dei centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche;