Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) introduzione del reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti inderogabili dei cittadini, che rientri tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell'Unione europea. Il Governo è a tal fine delegato a definire le necessarie norme per la realizzazione di programmi pluriennali d'intesa con le Regioni, utilizzando risorse finanziarie del proprio bilancio, dei bilanci regionali e del fondo sociale europeo. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale.