Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) in attuazione dell'esito referendario del 1995, in merito all'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, subordinare il versamento dei contributi sindacali al consenso espresso, rinnovato annualmente, del lavoratore e del pensionato; è espressamente vietato il rinnovo tacito delle deleghe sindacali;.