Al comma 6, dopo la lettera l) aggiungere:
m) previsione dell'applicabilità ai lavoratori termali dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativo riconoscimento del carattere dell'occasionalità alle sospensioni annuali.