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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.432. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.432.

  Al comma 9, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) riconoscimento alle lavoratrici in gravidanza del prolungamento del congedo di maternità fino a 12 mesi con il riconoscimento dell'80 per cento della retribuzione, nonché previsione di sgravi a favore delle imprese che assumono dipendenti a tempo determinato in sostituzione del personale che si trova nella condizione di usufruire del congedo di maternità;

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.