Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di accertamento della possibilità di ripresa dell'attività aziendale valutata in via esclusiva da organi di INPS e Direzione Territoriale del Lavoro. A seguito di tale accertamento si procederà all'accordo tra azienda e dipendenti presso la commissione provinciale INPS con le parti sociali. Tale accordo sostituirà totalmente gli attuali accordi con le OOSS.