Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere misure di raccordo tra i contratti a tempo determinato di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e i contratti a tempo indeterminato, disponendo la immediata applicazione al lavoratore che sia già stato titolare di contratto a tempo determinato per tre anni, di tutte le forme di tutela e garanzia proprie del contratto a tempo indeterminato con conseguente inapplicabilità delle forme di tutela crescente.