Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) previsione dell'obbligo di impiego per i lavoratori iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991, in lavori socialmente utili nei Comuni di residenza durante il periodo di mobilità, per un monte ore non superiore ad otto ore settimanali, senza ulteriori oneri a carico dello Stato e con obbligo di corsi di riqualificazione professionale.