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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.281. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.281.

  Al comma 2, lettera a), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell'orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.