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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.279. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.279.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a):
    1) al numero 3, aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'utilizzo dei contratti di solidarietà;
    2) sopprimere il numero 4);
    3) sostituire il numero 6), con il seguente:
  6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica;
    4) dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
  6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse;
    5) al numero 7), aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto di quanto stabilito al numero 6);
   b) alla lettera b):
    1) sostituire il numero 3) con il seguente:
  3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori parasubordinati e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
    2) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi; che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni;
    3) dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis) allineamento dei livello dei minimali contributivi dei lavoratori parasubordinati a quelli dei lavoratori dipendenti;
    4) sostituire il numero 5 con il seguente:
  5) introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria e che non fruiscano di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
    5) al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo;»;
   c) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto condizionato alla frequenza da parte del beneficiario stesso di programmi di reinserimento lavorativo.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo potrà essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.