Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, una legislazione volta a promuovere la progressiva riduzione dell'orario di lavoro settimanale come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle venti ore settimanali entro l'anno 2025, senza alcuna diminuzione della retribuzione e corrispondendo al lavoratore un incremento della paga oraria anche per le ore di lavoro oggetto di riduzione e mantenendo fermo il divieto assoluto di modificare in peius il trattamento retributivo complessivo sanzionando penalmente ogni forma di abuso.