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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.244. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.244.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro il termine di otto mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare i decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e n. 272, in materia di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi, nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e alle relative norme di attuazione, e garantendo uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  6-ter. I decreti di cui al comma 6-bis sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
   b) non abbassamento dei livelli di tutela già previsti dalle vigenti disposizioni;
   c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;
   d) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutte le tipologie di rischio, tenendo conto delle peculiarità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi;
   e) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
   f) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;
   g) introduzione di funzioni propositive dei ministeri competenti nei confronti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   h) l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni per quanto non disciplinato dai decreti legislativi di cui al precedente punto a);
   i) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo ed adeguamento delle relative sanzioni, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo alla particolare disciplina del lavoro nei porti ed a bordo delle navi, alla figura del comandante nei casi in cui non rivesta il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, razionalizzando e rimodulando le sanzioni in funzione del rischio e dell'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, valorizzando il sistema del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mantenendone fermi i principi ispiratori.

  Fino alla scadenza del termine di cui al comma 6-bis sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271, e al decreto legislativo 2 luglio 1999 n. 272, come già previsto dal vigente testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.