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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.205. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.205.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico obbligatorio e l'erogazione dei trattamenti pensionistici futuri, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione di un tetto alle pensioni ed ai vitalizi erogati con il sistema retributivo i cui importi, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, superino dieci volte l'integrazione al trattamento minimo;
   b) abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252;
   c) destinazione dei risparmi derivanti dalle lettere a) e b) a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'Inps, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.