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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.171. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.171.

  Al comma 1, dopo le parole: riducendo gli oneri non salariali del lavoro aggiungere le seguenti: nonché di pervenire ad una soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori rimasti privi di impiego e di pensione per effetto della riforma dei requisiti di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, anche al fine di sanare le disparità create dai precedenti interventi di salvaguardia.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo la lettera
b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
con riferimento all'accesso di pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inclusione nella salvaguardia:
    1) dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a prescindere dal pagamento di almeno 1 contributo previdenziale prima del 6 dicembre 2012, purché da tale data non siano più stati occupati a tempo indeterminato;
    2) dei lavoratori che a seguito di accordi governativi o non governativi, alla data del 31 dicembre 2011, siano stati destinatari di «trattamento speciale edile», assimilato alla «mobilità», come previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, legge n. 223 del 1991, ovvero dall'articolo 3, comma 3, legge n. 451 del 1994, o per i quali, alla medesima data, sia stata già aperta la relativa procedura secondo l'articolo 4, legge n. 223 del 1991, purché perfezionino, entro il periodo di fruizione del suddetto «trattamento speciale» ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
    3) dei lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi che, entro la data del 31 dicembre 2011, sono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda, ovvero che entro la medesima data abbiano sottoscritto accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento eventualmente seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria prima di essere posti in mobilità dal curatore fallimentare, ovvero ancora che entro la medesima data siano stati collocati in mobilità direttamente dall'azienda in quanto esuberi di crisi aziendale dichiarata, purché perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
    4) dei lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, sulla base di questi, cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012, purché perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
   b) al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.