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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.166. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.166.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Allo scopo di non penalizzare i lavoratori autonomi iscritti all'INPS nel caso di patologie gravi e sospensione dell'attività, in special modo a cagione del fatto che essi siano gravati dell'obbligo di versare acconti e saldi di imposte e contributi sulla base di imponibili che la patologia non permette oggettivamente di produrre, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un decreto che permetta la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di artigiani e commercianti e alla gestione separata Inps, per quanti posseggano le caratteristiche di cui al comma successivo.
  9-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 9 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione della possibilità di accedere ad una sospensione di durata fino a 24 mesi degli obblighi fiscali e previdenziali per i lavoratori che presentino le seguenti caratteristiche:
    1) sia stata loro diagnosticata una patologia grave o le cui cure necessarie rendano impossibile la continuazione dell'attività. L'elenco di tali patologie deve essere oggetto di un decreto apposito, e deve essere aggiornato ed integrato con cadenza quinquennale;
    2) abbiano cessato l'attività professionale o autonoma o la abbiano sospesa per un periodo pari o superiore alla sospensione fiscale e contributiva richiesta;
    3) ne abbiano fatta richiesta all'INPS nei termini e nei modi individuati da un decreto da emanarsi entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) previsione della sospensione di ogni sanzione per ritardato pagamento ed applicazione dei soli interessi legali agli importi il cui pagamento è procrastinato;
   c) possibilità di rateazione degli importi dovuti per un numero di rate pari ai mesi di sospensione, su richiesta. In ogni caso gli importi oggetto di procrastino dovranno essere versati, o cominciati ad essere versati in caso di rateazione, a decorrere dal terzo mese successivo la fine della sospensione.