stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.05. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.05.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, previa consultazione con le parti sociali interessate, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare i seguenti obiettivi:
   a) istituzione di un Consiglio di partecipazione nelle aziende, eletto in maniera paritetica dagli azionisti o datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti al momento delle elezioni, con qualsiasi tipologia di contratto siano regolati, nelle aziende con numero di dipendenti superiori a 500, riducendo tale rapporto ad un terzo dei rappresentanti eletti dai lavoratori nelle aziende da 200 a 500 dipendenti;
   b) attribuzione al Consiglio di partecipazione degli obblighi di informazione di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, unitamente al controllo sull'andamento o su determinate scelte aziendali, con particolare riferimento a quelle relative all'occupazione;
   c) attribuzione al Consiglio di partecipazione di competenze specifiche su materie riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro, quali la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; il rispetto delle pari opportunità; l'incremento della produttività mediante una diversa organizzazione del lavoro; l'istituzione di servizi aziendali per l'assistenza sociale e familiare con riferimento ad asili nido, portatori di handicap, trasporto collettivo, mense e quant'altro sia necessario per un sano svolgimento dell'attività lavorativa;
   d) previsione della partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa mediante l'attribuzione di premi aziendali di produttività;
   e) previsione della distribuzione gratuita di azioni ai lavoratori dipendenti, o facilitazioni per il loro acquisto e nella imposizione fiscale, anche ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile;
   f) possibilità per i soggetti collettivi costituiti dai lavoratori, e per i fondi pensione negoziali istituiti dalle parti sociali, che siano titolari di azioni, di partecipare alle assemblee societarie ed esprimere diritto di voto.

  2. I decreti delegati stabiliscono le modalità procedurali applicative delle normative sopra indicate da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero dei contratti aziendali eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.