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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.518. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.518.

  Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al fine di eliminare le disparità di trattamento retributivo tra dipendenti di una medesima amministrazione, prevedere, in caso di soppressione di enti, che il personale trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, sia inquadrato nell'amministrazione di destinazione, secondo i seguenti criteri:
    1) inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e Pubblica amministrazione;
    2) adeguamento delle proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti;
    3) mantenimento dei trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
    4) applicazione della disposizione di cui all'articolo 2112 del codice civile, comma 3, nel solo caso in cui il trattamento economico, all'atto del trasferimento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.