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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.517. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.517.

  Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al fine di eliminare le disparità di trattamento retributivo tra dipendenti di una medesima amministrazione, prevedere, in caso di soppressione di enti, che il personale trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, sia inquadrato nell'amministrazione di destinazione, procedendo alla modifica del secondo e quinto periodo del comma 20, dell'articolo 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel modo seguente:
    1) al secondo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole; «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 del codice civile, comma 3, salvo quanto previsto ai successivi due periodi.»;
    2) sostituire il quinto periodo, con il seguente; «Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce ‘assegno ad personam’ che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 del codice civile, comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.»;