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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.491. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.491.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) a decorrere dall'anno 2015, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto;
   b-ter) le assunzioni di cui alla lettera b-bis) devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno;
    b-quater) lo sgravio di cui alla lettera b-bis) è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi; decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo;
    b-quinquies) il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui alla lettera b-bis) non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo della lettera b-quater).