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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.486. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.486.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione degli schemi di decreto, nonché sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si esprime nel medesimo termine, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare i requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, possano adottare uno «statuto partecipativo» che le legittima ad accedere ai benefìci di cui alla lettera c). Tali requisiti devono prevedere, anche alternativamente:
    1) l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie inerenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi e la regolazione e risoluzione delle controversie collettive, in conformità alle norme contenute nella sezione VI-bis del capo V, titolo V, libro V, del codice civile;
    2) procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti. In ogni caso, nello statuto di cui alla lettera a) deve essere previsto che i rappresentanti dei lavoratori siano informati e consultati;
    3) sull'evoluzione recente e su quella prevedibile delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica;
    4) sulla situazione, la struttura e l'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste e, in particolare, in caso di prevedibili conseguenze negative sull'occupazione;
    5) sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle in materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento d'azienda;
    6) la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni, senza influenza o pregiudizio alcuno sul salario o stipendio corrisposto;
    7) l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario, rispettando i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché iscrivendosi in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB;
    8) l'istituzione di uno strumento di partecipazione finanziaria, quale il Fondo comune d'impresa, costituito in forma di società di investimento a capitale variabile, emettente azioni da assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, secondo le seguenti modalità;
    9) determinazione delle caratteristiche dei fondi comuni d'impresa, attraverso l'adozione di un regolamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
    10) il divieto di utilizzare il patrimonio dei fondi comuni d'impresa per operazioni di investimento e disinvestimento, fatta salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese i dividendi e gli altri proventi percepiti dai fondi, ferma restando la possibilità della distribuzione degli stessi agli aderenti;
    11) l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile, ad esclusione di quelle relative;
    12) alle riserve di partecipazione agli utili da parte dei promotori, di cui al primo comma dell'articolo 2333;
    13) alla facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi, di cui al secondo comma dell'articolo 2334;
   b) istituire, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per la partecipazione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la quale certifica la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
   c) determinare i benefici discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo di cui alla lettera a);
   d) nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la deducibilità delle spese sostenute, in attuazione di uno statuto partecipativo o di un piano di partecipazione finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari, di cui al numero 5), da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, per importi annui non superiori a 5.000 euro;
   e) la deduzione dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite previsto dalla lettera d), per ciascun lavoratore, da parte della società che ha istituito lo statuto partecipativo o in alternativa un piano di partecipazione finanziaria;
   f) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
   g) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte la sottoscrizione o la vendita ai dipendenti;
   h) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
   i) incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo.