Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:
7-bis) garantire entro il 2015 l'attivazione di nuovi Fondi bilaterali, in sostituzione del «Fondo di solidarietà residuale» destinato ai lavoratori appartenenti ad imprese con oltre 15 addetti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.