Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:
7-bis) garantire la continuità e l'autonomia dei Fondi di solidarietà già esistenti e operanti nei singoli settori produttivi, posti in essere sulla base di intese delle Parti sociali di categoria, nell'esercizio dei poteri di autonomia collettiva di cui all'articolo 39 della Costituzione.