Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) con riferimento ai soggetti che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti né collaboratori e con redditi inferiori a 30.000 euro annui, prevedere quanto segue:
1) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e alla gestione ex Enpals;
2) previsione di tempi e modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui al n. 1);
3) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale a contribuzione volontaria con finalità di tutela sanitaria, di sostegno al reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
4) regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo, dei minimi di compenso e delle tutele sociali attraverso una maggiore responsabilizzazione delle parti sociali anche attraverso intese e protocolli per la regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo;
5) garantire e sostenere la maternità favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale o parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste.