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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.468. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.468.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) in caso di mancato reintegro del lavoratore, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedere l'obbligo da parte del datore di lavoro di stipulare un contratto di ricollocazione al lavoratore dipendente che abbia superato due anni di anzianità di servizio, secondo i seguenti criteri direttivi:
    1) l'erogazione di un trattamento complementare per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria, pari al 40 per cento dell'ultima retribuzione per la durata del trattamento erogato dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e al 60 per cento per il semestre successivo alla cessazione del trattamento ASpI e al 50 per cento per un ulteriore semestre; la retribuzione di riferimento è soggetta al limite massimo di 40.000 euro annui;
    2) il condizionamento del trattamento, di cui alla lettera a), all'assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi di cui alle lettere d) ed e);
    3) la durata minima del trattamento complementare di disoccupazione pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto ridotta di diciotto mesi, per un massimo di ventiquattro mesi;
    4) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali, secondo la logica del welfare to work;
    5) l'impegno del lavoratore a porsi a disposizione delle strutture incaricate dell'assistenza, secondo un orario settimanale corrispondente all'orario di lavoro praticato in precedenza;
    6) la possibilità di sospensione delle prestazioni reciproche oggetto del contratto, per la durata del rapporto di lavoro a termine o in prova in cui il lavoratore si impegni, con conseguente e corrispondente riduzione della durata complessiva residua delle prestazioni stesse.
    7) la valutazione esterna, secondo le disposizioni emanate dalla regione competente, sotto il coordinamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed eventuali e successive modificazioni, relativamente alla congruità tra formazione e sbocchi occupazionali effettivi;
    8) discrezionalità del lavoratore a recedere dal contratto di ricollocazione, anche senza preavviso;
    9) recessione del datore di lavoro dal contratto di ricollocazione soltanto nei casi in cui sia cessato lo stato di disoccupazione del lavoratore, oppure il lavoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo un'opportunità di lavoro o un'iniziativa di formazione o riqualificazione professionale, oppure in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere d) ed e);
    10) l'obbligo di ricorrere al giudice del lavoro per la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione e cessazione del contratto di ricollocazione, secondo il rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile».