Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere l'introduzione della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, in caso di licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, dal datore di lavoro imprenditore e non imprenditore che occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro.