Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che i contratti collettivi di lavoro non contengano al loro interno disposizioni che possano determinare un contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore, pena la decadenza dell'efficacia del contratto medesimo.