Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: disponendo l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nonché in relazione alla trasformazione dei contratti subordinati a tempo determinato e parasubordinati, in contratti di lavoro a tempo indeterminato.