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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.433. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.433.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.