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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.417. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.417.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
  7-ter. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.
  7-quater. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 1o luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvede ad adeguarne l'entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddetta variazione.
  7-quinquies. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
  7-sexies. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
  7-septies. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
  7-octies. Lo SMO è impignorabile.
  7-nonies. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
  7-decies. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.
  7-undecies. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
  7-duodecies. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge.