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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.416. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.416.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Allo scopo di tutelare alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare coloro che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti, né collaboratori e i cui redditi siano inferiori a trentamila euro annui, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di contratti di lavoro autonomo.
  7-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 7-bis, il Governo si attiene ai seguenti principi esteri direttivi:
   a) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e alla gestione ex Enpals;
   b) previsioni di tempi e di modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui alla precedente lettera a);
   c) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo previdenziale ed assistenziale pubblico, con finalità di tutela sanitaria, di sostegno a reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
   d) garantire e sostenere la maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale e parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPS ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e le libere professioniste.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: commi 1, 3, 5, 7 e 8 con i seguenti: articoli 1, 3, 5, 7, 7-bis e 8;
   b) sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri. Il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.