Al comma 6, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di inoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
1) Agenzia delle entrate;
2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
3) INPS;
4) INAIL:
5) Aziende sanitarie locali;
6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
7.1) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
7.2) Università;
7.3) Enti di alta formazione;
7.4) Centri per l'impiego;
7.5) Direzioni territoriali peni lavoro;
7.6) Centri di formazione accreditati in base alla nominativa vigente;
7.7) Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276.
Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. A ciascuno schema di decreto legislativo e allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia lo occorrenti risorse finanziarie.