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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.414. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.414.

  Al comma 6, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di inoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
    1) Agenzia delle entrate;
    2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
    3) INPS;
    4) INAIL:
    5) Aziende sanitarie locali;
    6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
    7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
     7.1) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
     7.2) Università;
     7.3) Enti di alta formazione;
     7.4) Centri per l'impiego;
     7.5) Direzioni territoriali peni lavoro;
     7.6) Centri di formazione accreditati in base alla nominativa vigente;
     7.7) Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo e allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia lo occorrenti risorse finanziarie.