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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.413. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2014  [ apri ]
1.413.

  Al comma 6, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) previsione di appositi meccanismi per l'accredito in via automatica sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:
    1) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
    2) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
    3) periodi di congedo di maternità e paternità, di cui agli articoli 16, 17, 20, 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    4) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    5) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    6) permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    7) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per lavoratore con handicap grave;
    8) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    9) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
    10) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    11) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    12) riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    13) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.