Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) previsione della copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo della malattia e la possibilità di sospendere tutti i pagamenti (INPS, IRPEF), che saranno poi dilazionati e versati a partire dalla piena ripresa lavorativa, così come l'esclusione dagli studi di settore per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.