Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) istituzione di un'unica cassa denominata «gestione individuale unica previdenziale» nella quale far confluire la contribuzione, in maniera omogenea, degli autonomi, artigiani e commercianti, professionisti senza cassa, sulla base dell'aliquota prevista per la gestione commercianti, con relativa abolizione della gestione separata.