Al comma 2, lettera b) dopo il numero 3 aggiungere il seguente:
3-bis) previsione dell'obbligo di impiego per i lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di tipo assistenziale, in lavori socialmente utili o comunque di utilità sociale nei Comuni di residenza, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, con modalità che non determinino l'accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche, e comunque con un limite massimo di ore di impiego nelle medesime attività di utilità sociale.