Al comma 2, lettera a) numero 5) aggiungere, in fine, le parole: non rientranti nell'ambito della cassa integrazione, prevedendo la possibilità di azzerare il costo aggiuntivo, con una compensazione sui premi INAIL, previo parere obbligatorio e vincolante dell'istituto rispetto al numero percentuale degli eventi infortunistici verificatisi nei cinque anni antecedenti, con particolare riguardo alle aziende con un numero di addetti inferiore a 15.