Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) revisione dell’ articolo 2, comma 10, della legge n. 153 del 1988 nella parte in cui si prevede che l'assegno al nucleo familiare sia corrisposto solo nel caso in cui il reddito prodotto sia composto per almeno il 70 per cento da redditi da lavoro dipendente, prevedendo che la corresponsione avvenga a prescindere dalla natura del reddito prodotto.