Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di definire i criteri per la progressione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.